A chi è rivolto
Imprese e privati cittadini.
Descrizione
L’esecuzione di: “opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto”, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. g), della Legge Regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii, è preceduta dalla comunicazione al Comune della data di avvio lavori e di quella di rimozione del manufatto (escluse le opere su suolo pubblico comunale).
La mancata o tardiva comunicazione al Comune degli interventi di cui alla lettera g) comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16 bis comma 3 lett.a) della LR 23/2004, pari ad € 500,00.
Come fare
La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
Cosa serve
- Quietanza di versamento diritti di segreteria
- Copia fotostatica del documento d'identità del proprietario o dell'avente titolo (da presentare in caso di firma autografa)
- Quietanza di versamento sanzione (in caso di comunicazione tardiva)
E’ possibile prendere visione del modello regionale per la comunicazione (Modulo 6) La modulistica per la presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva è disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna nella sezione Codice del governo del territorio raggiungibile attraverso questo link:
Cosa si ottiene
Pratica amministrativa per l’esecuzione di opere da rimuovere al cessare della temporanea necessità.
Tempi e scadenze
Le opere temporanee o stagionali devono essere rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione.
Quanto costa
La Comunicazione per opere stagionali o temporanee prevede il versamento dei diritti di segreteria.
La Comunicazione presentata per lavori già eseguiti è inoltre subordinata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 16 bis comma 3 lett. a) della LR 23/2004 pari a € 500,00.
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Ultimo aggiornamento: 05-10-2023, 08:31