A chi è rivolto
Per gli interventi di nuova costruzione individuati alla lett. G dell'allegato alla LR 15/2013 (quindi compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, gli interventi di urbanizzazione primaria, ecc.), le ristrutturazioni urbanistiche e le variazioni essenziali a PDC già rilasciati.
Descrizione
Il Permesso di costruire (PdC) deve essere richiesto per realizzare gli interventi edilizi elencati dall’art. 17 della L.R. 15/2013, ossia:
- interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA;
- interventi di ristrutturazione urbanistica.
Il procedimento che regola il rilascio del Permesso di costruire è normato dall’art. 18 della L.R. 15/2013.
Se il rilascio del PdC è subordinato ad atti di assenso comunque denominati, l'interessato può richiederne l'acquisizione prima della presentazione della domanda di PdC mediante convocazione preventiva di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 4bis della LR 15/2013 e s.m.i.
I lavori previsti nel PdC devono essere iniziati entro un anno dalla data del suo rilascio ed ultimati entro tre anni dalla stessa data, salvo proroghe comunicate ai sensi dell’art. 19 della LR 15/2013 e s.m.i.
La data dell’effettivo inizio lavori e l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice devono essere oggetto di specifica comunicazione al Comune.
A lavori ultimati deve essere presentata la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.
Come fare
La domanda per il rilascio del Permesso deve essere presentata dal proprietario o da chi ha titolo utilizzando la modulistica unificata della RER.
Cosa serve
I documenti (allegati obbligatori e sotto condizione) che devono accompagnare la domanda di PdC, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata, che deve essere sempre presentato insieme al Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione. La modulistica per la presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva è disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna nella sezione Codice del governo del territorio raggiungibile attraverso questo link:
Cosa si ottiene
Il rilascio del permesso per l’esecuzione dell’intervento edilizio richiesto.
Tempi e scadenze
Fuori dai casi di convocazione della conferenza dei servizi il procedimento è concluso entro 75/90 gg dalla presentazione dell'istanza (60 gg previsti dal comma 4 + 15 gg o 30 gg previsti dal comma 8 in caso di comunicazione di motivi che ostano l'accoglimento). Il termine di 60 gg è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati nell'atto di coordinamento regionale di cui all'art. 12, c.4, lett.c.
Quanto costa
Imposta di bollo e diritti di segreteria al ritiro.
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Ultimo aggiornamento: 05-10-2023, 08:42