A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Chi può presentare
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
Come fare
Accedi al software Sportello WEB del contribuente per calcolare l'imposta dovuta ed effettuare la stampa del modello F24 per il versamento.
Calcola e stampa modello di pagamento dal Portale del cittadino
Cosa serve
Dati catastali degli immobili e dichiarazione IMU. La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta Municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato.
Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
Cosa si ottiene
Calcolo dell'imposta dovuta e stampa del modello F24 per il versamento.
Tempi e scadenze
Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
- acconto 17 giugno 2024
- saldo 16 dicembre 2024.
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Casi particolari
IMMOBILI INAGIBILI SISMA
Si precisa che nel 2024 non è stata confermata la disposizione normativa che esentava gli immobili distrutti o inagibili a causa degli eventi sismici del 2012. Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti al regime ordinario, ed in caso di persistente inagibilità si avrà diritto alla riduzione del 50%, come per tutti gli altri immobili inagibili. Con riferimento alle principali casistiche si precisa:
- se l’immobile è ancora inagibile ed iscritto in catasto con rendita, l’IMU è dovuta con la riduzione dell’imposta del 50%, considerando la rendita catastale;
- se l’immobile è in corso di ristrutturazione, anche se accatastato con rendita, l’IMU va corrisposta considerando il valore dell’area fabbricabile;
- se l’immobile è stato accatastato in categoria F/2 e non sono in corso lavori di ristrutturazione, lo stesso è soggetto ad IMU come area fabbricabile.
Sotto il profilo dichiarativo, si precisa che l’immobile inagibile, ma non oggetto di ristrutturazione, non deve essere dichiarato, in quanto l’inagibilità è già conosciuta dal Comune.
Nei casi, invece, in cui l’immobile debba essere valorizzato come area fabbricabile, occorre presentare (nel 2025) la dichiarazione IMU con riferimento al valore venale dell’area.
Accedi al servizio
Comune di Concordia sulla Secchia - Calcolo IMU (comuneweb.it)
Documenti
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 06-12-2024, 09:32