A chi è rivolto
Ai coniugi che intendano separarsi o divorziare.
Come fare
Il D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/2014, e la L. n.55 del 6 maggio 2015, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, permettono ai coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente di negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte oppure, se sussistono determinate condizioni, di sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Nel primo caso si tratta di Convenzione assisitita:
I coniugi hanno la facoltà di stipulare la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per la stipulazione della convenzione i coniugi sono assisiti da almeno un avvocato per parte e sarà l’avvocato che invierà la convenzione all’Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio. Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Nel secondo caso il procedimento si espleta davanti all'Ufficiale di Sato Civile:
Occorre fissare un appuntamento previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio . Contestualmente viene fissata la data del secondo appuntamento, che dovrà tenersi dopo almeno 30 giorni. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto. La sottoscrizione di separazione o di conferma dell'accordo di dovorzio farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo ed il procedimento verrà chiuso d’ufficio senza separazione e/o divorzio.
Cosa serve
Rivolgersi all'Ufficio preposto.
Cosa si ottiene
Separazione e divorzio consensuale, convenzione di negoziazione assistita.
Tempi e scadenze
Il primo appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'atto viene fissato dall'Ufficiale stesso con le parti interessate dopo il ricevimento della dichiarazione sostitutiva. Il secondo appuntamento deve essere fissato dopo almeno 30 giorni dal primo. Dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono di:
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Accedi al servizio
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 15-09-2023, 10:50