Salta al contenuto

Contenuto

Stop al lavoro nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo o anomalo, in determinate fasce orarie. Con un’ordinanza regionale della presidente facente funzioni, Irene Priolo, scatterà in Emilia-Romagna a partire da oggi, lunedì 29 luglio il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.

La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche letali. E il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura. L’Inail, dal canto proprio, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.

La Regione ha ritenuto quindi urgente, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, emanare un provvedimento a tutela della salute e dell’igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in attività nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini. Pertanto ha disposto fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo in questi settori su tutto il territorio emiliano romagnolo, tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio “ALTO”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.

Allegati

A cura di

Questa pagina è gestita da

Cura la comunicazione, i comunicati stampa e la gestione del sito e la pagina Facebook istituzionale dell'Ente; redige il periodico comunale "Concordia Comune"

Piazza 29 maggio, 2

41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Ultimo aggiornamento: 30-07-2024, 14:02